Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.
I   cittadini, italiani o stranieri, potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non più solo allo sportello comunale fisico, ma anche:      per raccomandata, per fax per via telematica.
La via telematica comprende varie possibilità in ordine alle modalità di presentazione:
 
a)  che la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente;
 
b)  che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della CIE, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 
c)  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
 
d)  che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
 
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo. (disponibile sul sito di questo Comune).
 
Fermo restando che il cambio di residenza ha decorrenza giuridica , come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
 
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
 
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
 
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al Comune di Luras dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:
 
INDIRIZZO POSTALE (invio a mezzo raccomandata)
Comune di  Luras
Ufficio Anagrafe
Via  Nazionale n°12
07025  LURAS
 
FAX:   079647210
 
E-MAIL semplice: demografici@comune.luras.ss.it
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.luras.ss.it
 
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO
Uffici Servizi Demografici, Via Nazionale n°12
 
Orario di apertura al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00
 
Telefono:       079645205-4
Fax:   079647210
LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
(f.to Dott.ssa Domenica Careddu)

Allegato A Cittadini extra comunitari
Allegato B Cittadini Stati Comunitari
Modulo richiesta immigrazione comuni Italia
Modulo richiesta immigrazione all' Estero

Allegato 2 Dichiarazione di cessione immobile
Dichiarazione sostitutiva
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